Cassazione: dimissioni e indennità sostitutiva per ferie non godute per maternità.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19330 del 15/06/2022, ha affermato che l’indennità sostitutiva delle ferie non godute deve essere riconosciuta alla lavoratrice che non ha potuto fruirne per astensione obbligatoria dal lavoro, restando invece neutra la modalità di cessazione del rapporto, legata alla decisione di dimettersi.
Nel caso di specie, una lavoratrice di una ASL, a seguito delle dimissioni, aveva richiesto la condanna al pagamento dell’indennità delle ferie non godute in quanto aveva fruito del congedo obbligatorio per maternità sino alla risoluzione del rapporto di lavoro avvenuto per dimissioni volontarie.
La Corte di Cassazione, a seguito del rigetto da parte della Corte d’Appello, ha accolto il ricorso della lavoratrice in quanto, nell’ipotesi in esame, va valorizzato il fatto che, in relazione al periodo precedente le dimissioni, il datore di lavoro non poteva concedere le ferie alla lavoratrice e quest’ultima era impossibilitata nella fruizione essendo in astensione obbligatoria per maternità.
La lavoratrice non avrebbe potuto godere delle ferie nel suddetto periodo di astensione obbligatoria e ciò rende neutra la circostanza che ha portato la stessa a dimettersi.
Pertanto, va riconosciuto il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie anche nel caso sopra descritto, in cui la fruizione delle ferie è stabilita dalla situazione in cui si versa la lavoratrice che impone l’astensione obbligatoria dal lavoro.