Decreto flussi: fissate le quote per l’ingresso dei lavoratori stranieri in Italia

Decreto flussi: fissate le quote per l’ingresso dei lavoratori stranieri in Italia. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2023, il DPCM del 29 dicembre 2022, il cd. Decreto Flussi, con il quale vengono stabilite le quote dei lavoratori stranieri che possono fare ingresso in Italia per lavorare.

Il nuovo Decreto fissa una quota massima di ingressi pari a 82.705 unità, 44.000 delle quali riservate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale.

Le quote fissate per gli ingressi per motivi di lavoro non stagionale e autonomo sono 38.705 unità, di cui la stragrande maggioranza (30.105 unità) riservate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turistico-alberghiero, nonché, novità di quest’anno, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale.

Come previsto dal Decreto Flussi, il datore di lavoro dovrà verificare presso il Centro per l’Impiego competente, prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro, che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all’estero.

Tale verifica va effettuata attraverso l’invio di una richiesta di personale al Centro per l’Impiego, tramite apposito modulo che verrà a breve reso disponibile, e non si rende necessaria per i lavoratori stagionali e per i lavoratori formati all’estero. 

Alla richiesta di nulla osta si potrà quindi procedere solamente nei seguenti casi:

  • il Centro per l’Impiego non risponde alla richiesta presentata, entro quindici giorni lavorativi dalla data della domanda;
  • il lavoratore segnalato dal Centro per l’Impiego non è per il datore di lavoro idoneo al lavoro offerto;
  • il lavoratore inviato dal Centro per l’Impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Il verificarsi delle suddette circostanze dovrà risultare da un’autocertificazione che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.

Trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente ed inoltrato, in via telematica, alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che dovranno rilasciare il visto di ingresso entro venti giorni dalla relativa domanda.

Tutte le domande potranno essere inviate a partire dal 27 marzo 2023, ovvero 60 giorni dopo  la pubblicazione del Decreto flussi sulla Gazzetta Ufficiale, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023.

Decreto flussi: fissate le quote per l’ingresso dei lavoratori stranieri in Italia.

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