La Corte Costituzionale, con la sentenza n.185 ha deciso che non sono fondate le motivazioni di legittimità costituzionale sollevate in merito alla normativa che ha imposto il vaccino anti Covid-19 a tutti gli esercenti le professioni sanitarie diversi dagli operatori sanitari.
Secondo il giudice costituzionale la questione deve essere visualizzata nella situazione specifica e transitoria del momento.
Infatti per gestire una situazione così imprevedibile l’opzione è stata quella di obbligo di vaccino generale: categorie a rischio, soggetti fragili e popolazione, tutti determinanti per la tenuta del sistema sanitario, al fine di evitare l’interruzione di servizi essenziali per la collettività.
Secondo la Corte l’imposizione dell’obbligo vaccinale per categorie predeterminate di soggetti ha rappresentato una scelta non irragionevolmente mossa dall’esigenza di garantire linearità e automaticità all’individuazione dei destinatari. Questo ha consentito rapida attuazione dell’obbligo e il sorgere di dubbi e contrasti in sede applicativa.
Non è secondario, poi, che l’individuazione direttamente per legge dei destinatari dell’obbligo vaccinale sia stata coerente con l’esigenza di determinare con certezza i soggetti la cui libertà di autodeterminazione si comprime nell’interesse della comunità.
Alla luce di queste le considerazioni la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione.
Covid-19, ragionevole l’obbligo vaccinale vista la situazione.