Nella sentenza n. 30564 del 2018 è stato affermato dalla Corte di Cassazione che non sempre il datore di lavoro è tenuto a riportare nella lettera di contestazione tutti i fatti di natura disciplinare che hanno portato al licenziamento del lavoratore, anche se nella lettera con cui lo stesso licenziamento viene irrogato sono, comunque, riportati.
Nell’opinione della Corte si tratta, infatti, di semplici precedenti di carattere negativo la cui funzione primaria consiste essenzialmente nel valutare la proporzionalità della sanzione da irrogare.
Fonte: Corte di Cassazione