La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15435 del 26 luglio 2016, ha dichiarato discriminatorio il licenziamento della lavoratrice madre che rifiuta il trasferimento a 150 km di distanza, subito dopo la fine del periodo tutelato (un anno di vita del bambino).
I Giudici della Corte, nella sentenza in commento, ricordano che la previsione di elementi di fatto, idonei a fondare la presunzione di esistenza di atti patti o comportamenti discriminatori possono essere tratti anche da dati statistici, in un ottica di affiancamento agli elementi fattuali connotanti la fattispecie e non, quindi, in sostituzione degli stessi.
Nel caso in cui, grazie ai suddetti elementi, la condotta del datore di lavoro dovesse risultare discriminatoria, spetta a quest’ultimo fornire la prova contraria.
Fonte: Corte di Cassazione