Cassazione: licenziamento per inabilità permanente

Con sentenza n. 8419 del 5 aprile 2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che è legittimo il licenziamento del dipendente in presenza di una permanente inabilità al lavoro, purchè all’interno dell’organizzazione aziendale non vi siano posizioni alternative cui poter destinare il dipendente. Tali posizioni alternative, al fine di salvaguardare la posizione lavorativa, possono contemplare anche un contenuto professionale di livello inferiore rispetto a quello precedentemente svolto.

In aggiunta a ciò, la Suprema Corte ha precisato che la necessità di preservare la posizione lavorativa del dipendente non deve comunque comportare una preclusione degli interessi datoriali. In sostanza, l’obbligo di repêchage non deve provocare un pregiudizio all’organizzazione del lavoro e alla struttura ove si sviluppa l’attività dell’impresa.

Fonte: Corte di Cassazione

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