Con l’ordinanza n. 6606 del 16 marzo 2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che nella valutazione della giusta causa di licenziamento, il Giudice non deve essere vincolato dalle determinazioni del CCNL applicato.
Difatti, la Suprema Corte ha affermato che l’elencazione delle giuste cause di recesso, contenute nei CCNL, ha un carattere puramente esemplificato. Di conseguenza, il Giudice può ritenere la sussistenza della sudetta giusta causa, per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore, pur in assenza di una specifica previsione contenuta nella contrattazione collettiva.
Fonte: Corte di Cassazione