Con sentenza n. 4223 del 21 febbraio 2018, la Corte di Cassazione, adeguandosi ai principi espressi dalla Corte di giustizia europea nella causa C-143/16, ha stabilito che deve considerarsi legittimo il licenziamento del lavoratore, assunto con contratto intermittente (job on call), dal momento in cui quest’ultimo compia il venticinquesimo anno di età.
Tale decisone è motivata dal fatto che il requisito anagrafico previsto per l’attivazione di un contratto a chiamata rientra nell’ambito del potere discrezionale riconosciuto ai singoli Stati membri Ue al fine di introdurre misure per la flessibilità del mercato del lavoro.
Fonte: Corte di Cassazione