Con la sentenza n. 21667 del 19 settembre 2017, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui è da considerarsi illegittimo il licenziamento del lavoratore che, durante il periodo di malattia, aveva svolto un’altra attività lavorativa compatibile con il suo stato di salute.
Difatti, la Suprema Corte ha sottolineato che tale attività non avendo pregiudicato o ritardato la guarigione del dipendente, non possa comportare il licenziamento dello stesso.
Fonte: Corte di Cassazione