22 Ottobre 2024

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Assistenza sanitaria integrativa: uno sguardo d’insieme

Assistenza sanitaria integrativa: uno sguardo d’insieme. L’assistenza sanitaria integrativa, affiancandosi ai servizi offerti dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN), compone l’insieme delle prestazioni socio-assistenziali di cui può godere il cittadino lavoratore per soddisfare le proprie necessità in termini di cure. L’assistenza sanitaria integrativa può essere sottoscritta dal singolo o garantita in forma collettiva dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e/o accordi aziendali e territoriali.

Nel presente approfondimento, poiché strettamente connesso alla materia lavoristica, ci occuperemo di analizzare gli oneri ed i costi per il datore di lavoro connessi all’assistenza sanitaria integrativa introdotta dai principali CCNL.

COS’E’ L’ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA COLLETTIVA?

L’assistenza sanitaria integrativa, regolata generalmente dalla contrattazione collettiva nazionale, si compone di una serie di prestazione di carattere sanitario e assistenziale erogate da un ente mutualistico specializzato istituito dalle Parti sociali che hanno sottoscritto il Contratto Collettivo. La costituzione di enti di assistenza, oltre che dalla contrattazione collettiva nazionale, può essere disposta su base territoriale (ad esempio regionale o provinciale) ed anche aziendale mediante accordo.

All’Ente, generalmente, sono iscritti tutti i lavoratori dipendenti ai quali è applicato uno o più Contratti Collettivi individuati dalle Parti al momento della costituzione dell’Ente. Alcuni Contratti escludono dall’obbligo di iscrizione all’assistenza sanitaria integrativa i lavoratori a termine tout court oppure quelli il cui contratto non supera una certa durata.

GLI ONERI DERIVANTI DALL’ISCRIZIONE DA CHI SONO SOSTENUTI?

La contrattazione collettiva, oltre ad indicare i soggetti che devono essere iscritti all’ente, stabilisce l’entità della contribuzione e il soggetto a cui carico è posto l’onere. Generalmente, i CCNL distribuiscono gli oneri contributivi tra il datore di lavoro e il lavoratore, ma vi sono anche casi in cui la contribuzione è integralmente a carico del datore di lavoro.

L’entità della contribuzione, e conseguentemente la qualità e quantità dei servizi offerti dall’ente, può variare anche in base alla categoria legale in cui il lavoratore è inquadrato, si pensi ad esempio ai fondi di assistenza sanitaria dei dirigenti o dei quadri. Generalmente questi Fondi hanno contribuzioni più elevate rispetto a quella dei dipendenti.

FONDO EST

Il Fondo EST, ovvero l’Ente di assistenza sanitaria integrativa del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei settori affini, è il Fondo di assistenza sanitaria integrativa dei lavoratori ai quali sono applicati, tra gli altri, i seguenti CCNL: per i dipendenti da Aziende Ortofrutticole e Agrumarie, per i dipendenti da aziende del terziario – distribuzione e servizi, per le aziende della Distribuzione moderna organizzata (DMO), ecc.

La contribuzione al Fondo EST è pari complessivamente a 12€ per mese di servizio per ogni lavoratore impiegato a tempo indeterminato presso la ditta. La suddetta contribuzione è suddivisa come segue:

  • 10€ mensili a carico del datore di lavoro;
  • 2€ mensili a carico del lavoratore.

Il versamento della contribuzione, effettuato dal datore di lavoro, può avvenire con cadenza mensile o annuale attraverso bonifico bancario, carta di credito o modello F24. Per le aziende che scelgono il versamento mediante F24 non è possibile optare per il versamento annuale, ma esclusivamente mensile.

QUAS

Il Quas, ovvero la Cassa Assistenza Sanitaria Quadri, è il fondo di assistenza sanitaria per i lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri ai quali sono applicati, tra gli altri, i seguenti CCNL: per le aziende della Distribuzione moderna organizzata (DMO) e per i dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi.

La contribuzione al Quas è pari complessivamente a 406[1]€ per anno di servizio per ogni lavoratore impiegato presso la ditta con la categoria di quadro. La suddetta contribuzione è suddivisa come segue:

  • 56€ anno a carico del lavoratore;
  • 350€ anno a carico del datore di lavoro.

Il versamento della contribuzione, effettuato dal datore di lavoro, deve avvenire con cadenza annuale attraverso il bollettino MAV (entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento) o il mod. F24 (entro il 16 febbraio dell’anno di riferimento).

FASI

Il FASI, ovvero Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, è il Fondo di assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti ai quali è applicato il CCNL per i dirigenti di aziende industriali.

La contribuzione al FASI varia a seconda di requisiti specifici della società e del lavoratore, tuttavia oscilla tra 365€ trimestrali e 527€ trimestrali a carico del datore di lavoro, mentre gli oneri a carico del dirigente oscillano tra 273€ e 510€ trimestrali.

Il versamento della contribuzione, effettuato dal datore di lavoro, deve avvenire attraverso uno dei seguenti strumenti:

  • Addebito diretto sul conto corrente dell’impresa;
  • Bonifico con codice di autorizzazione;
  • Bollettino Freccia.

CONCLUSIONI

L’assistenza sanitaria integrativa, sempre più diffusa nei CCNL maggiormente rappresentativi, costituisce oggi un’utile strumento a sostegno della prestazioni offerte dal SSN con oneri a carico della ditta, nella stragrande maggioranza dei casi, contenuti. Gli importi versati dal datore di lavoro all’assistenza sanitaria integrativa, infatti, non partecipano alla determinazione dell’imponibile previdenziale e fiscale del lavoratore, a prescindere dall’importo, ma sono soggetti ad un contributo di solidarietà forfettario pari al 10% dello stesso.

Il fatto che il contributo a carico del datore di lavoro è soggetto al contributo di solidarietà e non concorre alla determinazione dell’imponibile previdenziale del lavoratore determina un contenimento consistente dei costi per la ditta privilegiando così la diffusione dell’Istituto. Alcuni CCNL per le aziende che non aderiscono al fondo di assistenza sanitaria integrativa prevedono il versamento di un quota aggiuntiva di retribuzione, generalmente superiore al costo del contributo all’Ente.

Assistenza sanitaria integrativa: uno sguardo d’insieme.


[1] Fa eccezione il CCNL per le aziende del settore turistico la cui contribuzione complessiva è pari a 390€ anno di cui 50 a carico dipendente e 340 a carico del datore di lavoro.

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