29 Settembre 2023

Notizie dal Mondo del lavoro, previdenza e fisco

Assenze per malattia e rientro anticipato in servizio

L’Inps, con messaggio n. 6973 del 12 settembre 2014, ha stabilito che il dipendente malato, consideratosi guarito, il quale intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi. La ragione di tale decisione risiede nel fatto che il datore di lavoro dispone solamente dell’attestato di malattia indicante solo i giorni di assenza accordati dal medico, e non anche la diagnosi.

Quindi, il datore di lavoro, non conoscendo l’effettivo contenuto incapacitante della malattia, non è in grado di valutare se e in che misura il dipendente – che desideri rientrare in servizio anticipatamente rispetto la prognosi formulata nel certificato prodotto – abbia effettivamente recuperato le proprie energie psicofisiche tali da garantire se stesso e l’ambiente di lavoro da qualsiasi evento dannoso connesso ad una ridotta capacità lavorativa.

Fonte: Inps

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Illegittimo il licenziamento per eccessive assenze per malattia se non superato il periodo di comporto

Illegittimo il licenziamento per eccessiva morbilità del lavoratore se non superato il periodo di comporto

Inps: importi aggiornati per il 2023 per la malattia, maternità e tubercolosi

L’INPS nella circolare 43 del 2023 infine comunica gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate le prestazioni economiche degli eventi di cui sopra con riferimento ai periodi compresi nel 2023. Per l’indennità per la tubercolosi laddove sulla base della normativa le erogazioni debbano essere erogate in misura fissa bisognerà far riferimento alla circolare n. 9 del 2023.

Ccnl terziario: le regole sul periodo di comporto

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5288 del 20 febbraio 2023, ha disposto che, con riferimento al CCNL per i dipendenti del settore terziario, il periodo di conservazione del posto pari a 180 giorni, da calcolare in un anno solare decorrente dal primo episodio morboso, deve ritenersi riferito sia al comporto secco che a quello per sommatoria.