L’Inps, con messaggio n. 6973 del 12 settembre 2014, ha stabilito che il dipendente malato, consideratosi guarito, il quale intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi. La ragione di tale decisione risiede nel fatto che il datore di lavoro dispone solamente dell’attestato di malattia indicante solo i giorni di assenza accordati dal medico, e non anche la diagnosi.
Quindi, il datore di lavoro, non conoscendo l’effettivo contenuto incapacitante della malattia, non è in grado di valutare se e in che misura il dipendente – che desideri rientrare in servizio anticipatamente rispetto la prognosi formulata nel certificato prodotto – abbia effettivamente recuperato le proprie energie psicofisiche tali da garantire se stesso e l’ambiente di lavoro da qualsiasi evento dannoso connesso ad una ridotta capacità lavorativa.
Fonte: Inps