9 Maggio 2024

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Anticipo del trattamento di fine rapporto

Che cos’è il TFR? 

Il trattamento di fine rapporto è un elemento della retribuzione che viene erogato in modo differito rispetto al momento in cui viene accumulato. Questo specifico istituto matura gradualmente nel corso del rapporto di lavoro e viene generalmente liquidato alla sua cessazione. 

L’articolo 2120 del codice civile stabilisce, infatti, che “in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto”

Anticipo del TFR: cosa dice il codice civile?

Lo stesso articolo 2120, al comma 8, stabilisce il limite massimo di richieste di anticipo che un lavoratore può fare mentre è ancora in essere il suo rapporto di lavoro, fatta eccezione per eventuali deroghe previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL). 

Il codice civile stabilisce, inoltre, due ulteriori condizioni affinché il datore di lavoro possa adempiere agli obblighi previsti dalla legge. La prima condizione prevede che l’anticipo può essere richiesto solo da dipendenti con “almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro […], in corso di rapporto di lavoro” per un massimo pari al 70% dell’importo al quale avrebbero diritto nel caso in cui il loro rapporto di lavoro terminasse in quel momento. La seconda condizione, invece, impone al datore di lavoro l’obbligo di concedere la quota richiesta dal lavoratore, purché questa non superi il 10% degli aventi diritto di cui al comma precedente e non ecceda il 4% del numero totale dei dipendenti. 

La legge stabilisce che l’obbligo del datore di lavoro si applica solo se l’azienda ha almeno 25 dipendenti. Questa interpretazione è stata confermata anche dalla sentenza di cassazione n. 2749/1992.

In quali casi è possibile richiedere l’anticipo del TFR?

L’anticipo  del TFR può essere richiesto solo per alcuni casi specifici: 

  • spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, risultando irrilevante che la terapia o l’intervento vengano o meno praticati nelle strutture pubbliche, attesa l’insussistenza di un obbligo del lavoratore a servirsi delle medesime (Cass. 3046/1990); 
  • acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli. L’estensione dell’applicabilità della norma alla tutela di esigenze ai figli è possibile non solo se è il lavoratore ad effettuare l’acquisto, ma anche quando l’acquisto sia effettuato da un figlio e la richiesta di anticipazione venga giustificata dalla necessità di quest’ultimo di disporre del relativo importo (Cass. 6189/1987).  

Il lavoratore non potrà fruire dell’anticipazione per acquisire box o pertinenze anche nel caso in cui il soggetto non abbia nulla intestato a suo nome. 

  • congedi parentali. Il TFR può essere anticipato anche per finanziare le spese da sostenere durante i periodi di astensione dal lavoro per maternità facoltativa di cui all’art. 3 co. 2 della L. 8.3.2000 n. 53 come chiarito anche dalla circolare del Min. Lavoro 29.11.2000 n. 85. L’anticipazione deve essere erogata unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo; 
  • congedo per formazione. L’anticipazione del TFR può essere richiesta dai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, per i periodi di formazione di cui agli artt. 5 e 6 della L. 53/2000. La richiesta in tal caso potrà essere fatta da quei lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, che richiedono una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore a 11 mesi; 
  • pignoramento. L’anticipo del TFR potrà anche essere ottenuto dal lavoratore nel caso in cui questo sia stato sottoposto a pignoramento sempreché questo non impedisca al creditore di vedersi soddisfatto il suo credito. Quest’ultima ipotesi, seppur non nominata espressamente dal legislatore, si ritiene applicabile in quanto comunque l’ultimo comma dell’art. 2120 prevede la possibilità del CCNL del lavoro e alle pattuizioni private di prevedere trattamenti di miglior favore. 

Anticipo del trattamento di fine rapporto.

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