Agricoltura: vanno d’accordo compensi occasionali e disoccupazione. Secondo la legge di bilancio 2023.
L’Inps ha fornito chiarimenti sulla compatibilità delle prestazioni occasionali e a tempo determinato in agricoltura (LOAgri) e l’indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.
L’Istituto sottolinea nella circolare n. 89 del 07/11/2023 che nella scorsa Legge di Bilancio 2023 art.344 erano state stabilite alcune condizioni. La prima, il limite di durata massima delle prestazioni agricole subordinate occasionali a tempo determinato riferite ad attività di natura stagionale, 45 giornate ogni anno per lavoratore.
Poi, la norma individuava la platea dei soggetti che possono svolgere le prestazioni agricole descritte. Tra questi rientravano anche i percettori delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, entro il limite di 45 giorni di prestazione per anno civile.
Viste le disposizioni della Legge di Bilancio, il beneficiario delle indennità di disoccupazione può svolgere prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura sempre entro il limite di 45 giorni per anno, senza obbligo di comunicazione all’INPS del compenso.
Sempre entro il limite dei 45 giorni, è esente da qualsiasi imposizione fiscale.
In applicazione delle norme precedenti, quindi, in caso di svolgimento di prestazioni occasionali in agricoltura, i compensi derivanti dalle prestazioni occasionali sono interamente cumulabili con le richiamate indennità di disoccupazione che non saranno, quindi, soggette a sospensione, abbattimento o decadenza.
Leggi la circolare n. 89 del 07/11/2023.