Con il provvedimento n. 153321 del 27 novembre 2015, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al credito d’imposta di cui all’articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193 a favore delle imprese per l’assunzione di detenuti o di internati, anche quelli ammessi al lavoro esterno, ovvero detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti.
Il credito per l’assunzione di detenuti è utilizzabile in compensazione con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Con la risoluzione 102/E del 30 novembre 2015 sono state definite le modalità per la fruizione dell’agevolazione.
Nello specifico è stato istituito il seguente codice tributo:
- “6858” denominato “Credito d’imposta – Agevolazione concessa alle imprese che assumono detenuti o svolgono attività formative nei confronti dei detenuti – Decreto interministeriale 24 luglio 2014, n. 148”.
Sul modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Con riferimento al campo “anno di riferimento”, è valorizzato con l’anno per il quale è concesso il credito, nel formato “AAAA”.
Il nuovo codice “6858” sarà, tuttavia, operativo a decorrere dal 1° gennaio 2016 e dalla medesima data sarà soppresso il codice tributo “6741”.
Le aziende potranno fruire dei crediti d’imposta maturati fino al 31 dicembre 2015, non ancora interamente utilizzati in compensazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Fonte: Agenzia delle Entrate