Con la circolare n. 22/E, del 9 giugno 2015, l’Agenzia delle Entrate risponde a diversi quesiti riguardanti le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità (n. 190/2014) alla disciplina dell’Irap.
Come rileva l’Agenzia, le suddette modifiche riguardano:
- la deducibilità agli effetti dell’IRAP, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 delle spese sostenute in relazione al personale dipendente impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato dai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto IRAP;
- il riconoscimento – per gli stessi soggetti che non impiegano lavoratori dipendenti – di un credito d’imposta stabilito in misura pari al dieci per cento dell’IRAP lorda e utilizzabile in compensazione a partire dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione. I termini di decorrenza della previsione in esame sono analoghi a quelli previsti per la misura di cui al punto precedente;
- l’abrogazione dell’articolo della norma, diventata inefficace ab origine, che stabiliva la riduzione delle aliquote IRAP a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 fatti salvi i comportamenti di quanti hanno determinato l’acconto relativo al periodo d’imposta 4 2014 secondo il criterio previsionale;
- l’inserimento della nuova deduzione di cui all’articolo 11, comma 4-octies), da scomputare nel calcolo dell’incidenza del costo del lavoro sul valore della produzione netta, ai fini della determinazione dell’IRAP deducibile dalle imposte sui redditi.
Questo perché la deducibilità integrale delle spese per il personale impiegato a tempo indeterminato riduce l’incidenza del costo del lavoro sul valore della produzione e con essa la quota di IRAP ammessa in deduzione dalle imposte sui redditi.
Fonte: Agenzia delle Entrate