L’Inail con la circolare n. 1 dell’11 gennaio 2019 ha fornito le prime indicazioni in merito al differimento dei termini per l’autoliquidazione 2019.
La Legge di Bilancio 2019 ha, infatti, previsto le necessarie coperture finanziare per poter permettere la revisione delle tariffe dei premi Inail, oggetto dell’applicazione della riduzione prevista dall’art. 1, comma 128 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
In particolare, per consentire l’applicazione delle nuove tariffe, il comma 1125 della Legge di Bilancio 2019 ha disposto il rinvio dei seguenti termini:
- il termine del 31 dicembre 2018 (data entro cui l’Inail rende disponibili al datore di lavoro gli elementi utili ai fini del calcolo del premio assicurativo) è spostato al 31 marzo 2019;
- il termine del 28 febbraio 2019 (data entro la quale devono essere presentate in modalità telematica le dichiarazioni delle retribuzioni 2018) è differito al 16 maggio 2019.
La circolare specifica, poi, che in caso di pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione, le prime due rate confluiscono nella rata con scadenza 16 maggio 2019.
Non tutti i termini di pagamento sono stati interessati dall’operazione di differimento messa in atto dalla Legge di Bilancio 2019. Il differimento dei termini, infatti, si applica soltanto ai premi di autoliquidazione e cioè ai premi delle polizze dipendenti, delle polizze artigiane e del settore marittimo.
Focus settore edile: termine per l’autocertificazione
Per quanto riguarda il settore dell’edilizia si evidenzia che, a seguito di una modifica apportata dalla stessa Legge di Bilancio 2019, a partire dal 1° gennaio la riduzione non si applica più ai premi assicurativi. La riduzione, nello specifico, si applicherà soltanto alla regolazione 2018 nella misura dell’11,50%. Per poter fruire dell’agevolazione i datori di lavoro interessati devono trasmettere entro il 16 maggio 2019 il modello “autocertificazione per sconto settore edile” reperibile sul sito dell’Inail. Tale modelle dovrà essere inviato via pec alla sede Inail competente.
Fonte: Inail