La legge di conversione del Decreto Dignità (L. 96/2018) ha previsto, tra le numerose novità, la possibilità per le aziende del settore privato di usufruire di un periodo transitorio per adeguarsi, con più tempo, alle misure introdotte.
L’introduzione del suddetto periodo transitorio rende necessaria un’attenta valutazione della casistica al fine di non incorrere in eventuali sanzioni.
Nello specifico il periodo transitorio si applica ai contratti in essere prima della riforma e rinnovati o prorogati tra il 12 agosto e il 31 ottobre.
I contratti stipulati, invece, entro il 13 luglio sono naturalmente soggetti alla vecchia disciplina in materia di contratti a termine, mentre per i contratti stipulati tra il 14 luglio e l’11 agosto trovano piena applicazione le disposizioni contenute nel Decreto Dignità.