Rimodulazione in pejus in caso di successione dei CCNL. La Corte di Cassazione, con la sentenza della sezione lavoro del 21 ottobre 2022 n. 31148, ha chiarito alcuni aspetti della disciplina della successione dei contratti all’interno del mondo del lavoro.
Il ricorrente richiede l’annullamento del mutamento di CCNL o comunque il riconoscimento degli elementi di maggior favore di differenza tra i due.
Questione di fatto: un lavoratore assunto con contratto collettivo nazionale Giornalisti, indicato nel contratto individuale di assunzione e successivamente modificato da una scrittura privata in CCNL radiotelevisione private. L’accordo di trasferire il lavoratore da un CCNL a un altro risulta essere non ricompreso da quelli dell’art 2113 c.c. Questa tesi, in primo grado, era stata accolta e l’azienda datrice di lavoro era stata condannata al pagamento delle somme di valore differenziale tra i due contratti. La corte di seconde cure, ha ritenuto invece di rigettare la domanda dell’opponente.
La corte di cassazione ha specificato che le violazioni normative lamentate dal lavoratore non possono essere accoglibili in quanto di fatto gli articoli 2112 e 2077 c.c.
Tali norme del CCNL e del contratto individuale risultano essere eteronome tra di loro, per questo che dalla successione dei contratti collettivi vi sarà la possibilità di effettuare delle modifiche in pejus con il solo limite dei diritti quesiti, ovvero quelli già maturati nel passato.
La disciplina del 2113 c.c. non risulta essere «qualificabile come un negozio abdicativo o come rinuncia», in quanto non è idoneo a incidere su situazioni pregresse o a specifiche situazioni di vantaggio già intestate al lavoratore. Per questa ragione, non può incidere sui diritti derivanti dal contratto collettivo sostituito per il tempo della sua vigenza.
Fatte queste premesse la corte rigetta la domanda del ricorrente.
Rimodulazione in pejus in caso di successione dei CCNL.