Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la nota n. 21476 del 7 dicembre 2015, chiarisce che, anche in seguito alle modifiche introdotte in tema di sanzioni dal decreto 151/2015, nulla è cambiato in relazione alla compilazione dell’ F23, nel quale dovrà essere utilizzato il codice tributo “79AT”.
Nello specifico, ricorda il Ministero, bisognerà utilizzare tale codice per indicare il 30% dell’importo sanzionato relativo alla c.d. maxisanzione per lavoro “nero”, il 30% delle somme aggiuntive versate per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, nonché il maggior introito derivante dalle maggiorazioni delle sanzioni di cui all’art. 14 c. 1 lett. c del D.Lgs. 154/2013.
Fonte: Ministero del Lavoro