Il benefit offerto da un’azienda ai dipendenti per la mobilità sostenibile non costituisce reddito da lavoro. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 74/2024.
L’Agenzia ha specificato che i servizi offerti dal datore di lavoro per promuovere iniziative di mobilità sostenibile sono esclusi dalla formazione del reddito da lavoro dipendente se messi a disposizione della generalità o di categorie di dipendenti mediante accesso a piattaforme informatiche (APP) e se erogati esclusivamente sottoforma di beni in natura.
Secondo le norme, tra i benefit esenti e concessi dal datore di lavoro possono quindi rientrare i servizi di car-sharing, bike-sharing elettrici o i servizi di trasporto pubblico locale fruibili per il tragitto casa-lavoro. Sono servizi di utilità sociale con finalità di educazione, istruzione e assistenza sociale (art. 100, comma 1 del Tuir) inseriti all’interno di un contratto, accordo o regolamento aziendale.
Nel caso specifico citato nell’interpello, l’azienda ha inserito i benefit dei dipendenti all’interno del proprio Piano Welfare con un sistema di prenotazione su dispositivo informatico (APP) con addebito del pagamento interamente a carico aziendale.
Secondo l’Agenzia delle Entrate i benefit devono essere resi disponibili in favore dei dipendenti per i quali non sia già stata predisposta l’assegnazione di auto ad uso promiscuo a titolo di fringe benefit.
I Servizi di sharing vanno riconosciuti soltanto nei casi in cui “la sede di lavoro sia in luoghi che consentano il riutilizzo del mezzo di trasporto da parte di altre persone, così da garantire l’effettiva condivisione dell’uso di tali mezzi in funzione della riduzione dei costi sociali del trasporto”.