Con la circolare n. 65 del 15 aprile 2016, l’Inps fornisce le istruzioni operative ordine al congedo di 3 mesi riconosciuto alle lavoratrici dipendenti che siano state vittime di violenza di genere e che siano state inserite in percorsi certificati di protezione presso servizi sociali, centri antiviolenza o case rifugio.
Il congedo in argomento è stato introdotto dal D.Lgs 80/2015, in via sperimentale, per l’anno 2015 anche se, grazie al decreto legislativo n. 148/2015, lo stesso è stato esteso anche per gli anni successivi.
Le lavoratrici con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa hanno, tuttavia, solo il diritto sospensione del rapporto di collaborazione a cui non corrisponde però un diritto all’indennità.
L’Istituto precisa che le istruzioni presenti nella circolare in commento sono riferite alle lavoratrici del settore privato e riguardano sia il pagamento delle indennità sia per gli aspetti correlati alla contribuzione figurativa,
Fonte: Inps