13 Settembre 2024

Notizie dal mondo del lavoro, previdenza e fisco

Versamento contributi contrattuali

Versamento contributi contrattuali. L’INPS ha emanato il messaggio n. 1946 del 2020 per chiarire meglio le modalità espositive nella denuncia aziendale per effettuare il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e dei contributi derivanti da norme contrattuali previste dai rispettivi CCNL applicati.

Il messaggio dell’INPS è diretto a consentire il corretto adempimento dei versamenti contributivi, sopra menzionati, nell’attuale contesto caratterizzato da un lato, dalla possibilità di sospendere gli adempimenti contributivi e dall’altro dalla fruizione di strumenti di integrazione salariale che sospendono o riducono l’attività lavorativa.

L’Istituto riporta tre esempi che assumono importanza ai fini della corretta compilazione, da parte dei datori di lavoro, della denuncia aziendale.

Esempio n. 1 – Azienda che sospende il versamento dei contributi, ma non quelli contrattuali

In questo caso, l’Azienda effettua soltanto il versamento dei contributi previsti dalle norme del CCNL applicato. Nella denuncia Uniemens, nell’elemento contribuzione sospesa si riporta l’importo massimo pari a quello dei contributi dovuti e negli elementi <ContribAssistenzaContrattuale>, il codice del CCNL applicato e l’importo del versamento.

Esempio n. 2 – Azienda con obblighi contributivi sospesi, ad eccezione di quelli contrattuali, conguaglio di somme anticipate per conto dell’INPS

In questa ipotesi, nella denuncia aziendale, nell’elemento contribuzione sospesa si riporta l’importo massimo pari a quello dei contributi dovuti, nelle somme a credito risulterà l’importo dei conguagli effettuati e negli elementi <ContribAssistenzaContrattuale>, il codice del CCNL applicato e l’importo del versamento. Se l’importo dei conguagli effettuati è superiore a quello dei contributi contrattuali, non ci saranno obblighi di versamento.

Esempio n. 3 – Azienda con obblighi contributivi sospesi e versamento dei contributi contrattuali alla ripresa degli obblighi contributivi

In tal caso l’azienda non effettua versamenti contributivi ed effettua il versamento dei contributi contrattuali solo alla ripresa degli obblighi contributivi.

Ai fini della corretta compilazione del flusso Uniemens, nell’elemento <ContribAssistenzaContrattuale> sarà indicato il solo codice del CCNL applicato ma non l’importo da versare; nell’elemento contribuzione sospesa si riporterà l’importo pari al massimo dei contributi dovuti.

Nell’Uniemens in cui si riprende il versamento dei contributi, nell’elemento <ContribAssistenzaContrattuale>, sarà inserito il codice del CCNL applicato e nell’elemento <ImportoContributo> andrà inserito l’importo complessivo dei contributi contrattuali riferiti al mese corrente e ai mesi pregressi.

Infine, entro il 31 maggio l’azienda è tenuta riprendere il versamento dei contributivi in un’unica rata o in cinque rate mensili, sulla base delle istruzioni che l’Istituto fornirà in seguito.

Fonte: INPS

In Primo Piano

Continua a leggere

INPS: accordo per ricongiunzione

L’INPS con il messaggio n. 2770 del 2024 informa circa l’operatività dello scambio telematico di comunicazioni conseguenti all'esercizio della facoltà di ricongiunzione tra l’Istituto e le Casse/Enti previdenziali firmatari della convenzione quadro del 19 aprile 2023.

Meteo, si può chiedere la Cig per onde di calore eccezionale

In caso di temperature superiori a 35 gradi si può chiedere la cassa integrazione per eventi meteo. Lo ha precisato l'Inps, sottolineando che basta che questa temperatura sia "percepita" per esempio perché si lavora con un alto tasso di umidità...

Giornalisti, Inpgi: le indicazioni per gli adempimenti contributivi

Entro il 31 luglio il contributo minimo per il 2024 per gli iscritti. Arrivano le istruzioni per la Gestione previdenziale separata per i giornalisti che svolgono attività autonoma e sono iscritti all'Inpgi. Tra le indicazioni dell'Istituto – ad oggi- la...