Versamento contributi contrattuali. L’INPS ha emanato il messaggio n. 1946 del 2020 per chiarire meglio le modalità espositive nella denuncia aziendale per effettuare il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e dei contributi derivanti da norme contrattuali previste dai rispettivi CCNL applicati.
Il messaggio dell’INPS è diretto a consentire il corretto adempimento dei versamenti contributivi, sopra menzionati, nell’attuale contesto caratterizzato da un lato, dalla possibilità di sospendere gli adempimenti contributivi e dall’altro dalla fruizione di strumenti di integrazione salariale che sospendono o riducono l’attività lavorativa.
L’Istituto riporta tre esempi che assumono importanza ai fini della corretta compilazione, da parte dei datori di lavoro, della denuncia aziendale.
Esempio n. 1 – Azienda che sospende il versamento dei contributi, ma non quelli contrattuali
In questo caso, l’Azienda effettua soltanto il versamento dei contributi previsti dalle norme del CCNL applicato. Nella denuncia Uniemens, nell’elemento contribuzione sospesa si riporta l’importo massimo pari a quello dei contributi dovuti e negli elementi <ContribAssistenzaContrattuale>, il codice del CCNL applicato e l’importo del versamento.
Esempio n. 2 – Azienda con obblighi contributivi sospesi, ad eccezione di quelli contrattuali, conguaglio di somme anticipate per conto dell’INPS
In questa ipotesi, nella denuncia aziendale, nell’elemento contribuzione sospesa si riporta l’importo massimo pari a quello dei contributi dovuti, nelle somme a credito risulterà l’importo dei conguagli effettuati e negli elementi <ContribAssistenzaContrattuale>, il codice del CCNL applicato e l’importo del versamento. Se l’importo dei conguagli effettuati è superiore a quello dei contributi contrattuali, non ci saranno obblighi di versamento.
Esempio n. 3 – Azienda con obblighi contributivi sospesi e versamento dei contributi contrattuali alla ripresa degli obblighi contributivi
In tal caso l’azienda non effettua versamenti contributivi ed effettua il versamento dei contributi contrattuali solo alla ripresa degli obblighi contributivi.
Ai fini della corretta compilazione del flusso Uniemens, nell’elemento <ContribAssistenzaContrattuale> sarà indicato il solo codice del CCNL applicato ma non l’importo da versare; nell’elemento contribuzione sospesa si riporterà l’importo pari al massimo dei contributi dovuti.
Nell’Uniemens in cui si riprende il versamento dei contributi, nell’elemento <ContribAssistenzaContrattuale>, sarà inserito il codice del CCNL applicato e nell’elemento <ImportoContributo> andrà inserito l’importo complessivo dei contributi contrattuali riferiti al mese corrente e ai mesi pregressi.
Infine, entro il 31 maggio l’azienda è tenuta riprendere il versamento dei contributivi in un’unica rata o in cinque rate mensili, sulla base delle istruzioni che l’Istituto fornirà in seguito.
Fonte: INPS