Verbali di conciliazione impugnabili in sede sindacale: Rinunce e transazioni. Le rinunce e transazioni sono atti con i quali il lavoratore rinuncia a diritti, derivanti dal rapporto di lavoro, di natura derogabile. Infatti, l’articolo 2113 del codice civile afferma che “le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide”.
Il tribunale di Roma, con la sentenza n. 4354 dell’8 maggio 2019, ha dichiarato che le rinunce e le transazioni contenute all’interno di un verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale può essere impugnato nei casi in cui il contratto collettivo applicato non disciplina l’Istituto in questione.
Come noto, il rappresentante sindacale in sede di rinunce e transazioni ha un dovere di assistenza e illustrazione dei contenuti della rinuncia e transazione al lavoratore.
In caso di assenza di svolgimento dei contenuti di assistenza e illustrazione, la rinuncia e transazione, è impugnabile entro i termini di 180 giorni dall’effettuazione della rinuncia e transazione. Sui termini dell’impugnazione, il suddetto articolo 2113 c.c., afferma che “l’impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione”.
Verbali di conciliazione impugnabili in sede sindacale: Rinunce e transazioni.