Termini e modalità di domanda per la salvaguardia pensionistica. Per i lavoratori rientranti nella nona salvaguardia pensionistica, prevista con la nuova Legge di Bilancio, devono provvedere ad effettuare domanda all’Inps entro il 2 Marzo 2021.
I beneficiari della salvaguardia sono coloro che possono accedere alla pensione in base ai requisiti previsti dalla disciplina previgente la legge 214/2011, applicando una decorrenza sulle finestre mobili posticipate. Ai requisiti pre 2012 si applicano gli incrementi per la speranza di vita maturati fino ad oggi.
A seguire i soggetti che possono presentare l’istanza all’Ispettorato del lavoro per la verifica dei requisiti pensionistici:
- Il lavoratore, il cui rapporto si è risolto entro il 30 giugno 2012 in virtù di accordi individuali stipulati in sede protetta
- Lavoratori, che nel corso del 2011 sono stati in congedo per assistere figli con handicap grave
- Lavoratori con contratto a tempo determinato e somministrati con contratto a tempo determinato il cui rapporto si è risolto tra il 1 gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011.
Per il primo e terzo caso vi è la condizione che successivamente non siano stati rioccupati.
La domanda potrà essere recapitata, entro il termine indicato, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata A/R o tramite patronato.
A questa sarà necessario allegare dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR n.445/200 art.46, della mancata rioccupazione in qualsiasi attività o del congedo a seconda dei casi.
Termini e modalità di domanda per la salvaguardia pensionistica

