22 Ottobre 2024

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Sostegni – bis e ammortizzatori sociali: le novità in sintesi

Sostegni – bis e ammortizzatori sociali: le novità in sintesi. Con il Decreto Sostegni-Bis, il Governo interviene ancora una volta sul tema ammortizzatori sociali, prevedendo interessanti novità sia per i datori di lavoro che per i lavoratori, di seguito sintetizzate.

CIGS IN DEROGA E ACCORDO COLLETTIVO

L’articolo 40 del Decreto Sostegni bis introduce un nuovo strumento per i datori di lavoro con CIGO che abbiano subito, nel primo semestre del 2021, un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre del 2019.

Tali datori di lavoro potranno presentare, in alternativa agli ammortizzatori sociali ordinari, domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga per una durata massima di 26 settimane richiedibili nel periodo compreso tra il 26 maggio ed il 31 dicembre 2021.

Per accedere alla nuova misura è necessaria la stipula di un accordo collettivo aziendale di riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori in forza al 26 maggio 2021, finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.

Si precisa che l’accordo potrà essere siglato non solo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ma anche con le RSA/RSU.

Segnaliamo che con tale nuovo ammortizzatore sociale non sarà consentita la sospensione a zero ore dei lavoratori, dovendo esserci una seppur ridotta ripresa dell’attività aziendale.

In particolare, si prevede che la riduzione media oraria non possa essere superiore all’80%  dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori   interessati   dall’accordo collettivo; sul singolo dipendente si potrà arrivare, invece, fino ad una percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro del 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo collettivo è stipulato.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL LAVORATORE

Ai lavoratori interessati dal nuovo ammortizzatore sociale spetta un trattamento speciale di integrazione salariale pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe stata corrisposta al dipendente per le ore non prestate, senza l’applicazione di massimali. Oltre all’indennità a carico INPS, viene previsto anche il riconoscimento della contribuzione figurativa in favore dei dipendenti coinvolti.

CONTRIBUTO ADDIZIONALE

La norma prevede espressamente che i datori di lavoro che utilizzano la cigs in deroga non siano tenuti al pagamento di alcun contributo addizionale.

LICENZIAMENTO E CIG STRAORDINARIA IN DEROGA

Sebbene il Legislatore non lo preveda espressamente, si ritiene che, in caso di attivazione della CIGS in deroga in esame, il datore di lavoro non potrà procedere ad effettuare licenziamenti, anche alla luce della finalità del mantenimento dei livelli occupazionali espressamente richiamata dalla norma.  

ALTRI DATORI DI LAVORO RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CIGO

Per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della CIGO, ma non hanno subito un calo del fatturato del 50%, non viene più prevista alcuna proroga dell’ammortizzatore sociale con causale covid-19. Il Decreto Sostegni bis introduce, però, un’interessante agevolazione consistente nell’esonero dal versamento del contributo addizionale in caso di attivazione degli ammortizzatori standard.

IL PERMANERE DEL DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Alle aziende che decideranno di presentare domanda di CIGO e CIGS senza pagamento del contributo addizionale sarà precluso l’avvio di procedure di licenziamento collettivo e la possibilità di recedere per giustificato motivo oggettivo per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021. Rimangono ferme le eccezioni già contemplate dai precedenti provvedimenti.  

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