Sospensione dei pignoramenti dell’agente di riscossione. Il Decreto Rilancio ha introdotto la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’Agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego.
La sospensione viene introdotta dall’art. 152 del decreto-legge n. 34/2020 e ha effetto nel periodo intercorrente tra il 19 maggio e il 31 agosto 2020 e riguarda tutti i pignoramenti notificati a questo Istituto entro tale data.
Il beneficio della sospensione si applica esclusivamente ai pignoramenti presso terzi ad istanza dei soggetti di cui all’allegato n.1 del messaggio INPS n. 2479 del 2020.
Rientrano a titolo esemplificativo nell’ambito di applicazione della disposizione le seguenti indennità:
- NASpI
- DISCOLL
- Disoccupazione Agricola
- Anticipazione NASpI
- TFR del Fondo di Garanzia
- Integrazioni salariali
- Malattia e maternità
Durante il periodo di sospensione le Strutture territoriali non devono procedere ad effettuare nuove trattenute o a predisporre versamenti in favore dei creditori pignoratizi.
Eventuali accantonamenti effettuati dopo il 19 maggio 2020 devono essere resi nuovamente disponibili in favore dei debitori tramite l’opzione “Restituzione Totale” presente in procedura “Gestione pagamento a terzi”.
Al termine del periodo di sospensione dovranno essere riattivati gli accantonamenti sospesi.
Fonte: INPS
Sospensione dei pignoramenti dell’agente di riscossione