Dopo l’intervento della BCE nei giorni scorsi. Con la circolare 89/2024 l’Inps ha recepito la riduzione del tasso di interesse al 3,65% disposto dalla BCE con la decisione del 12 settembre.
L’aggiornamento è effettivo a partire dal 18 settembre (domani).
Il nuovo tasso di interesse modifica la misura degli interessi di dilazione e di differimento.
Sulle rateizzazioni si passa al 9,65%. Più articolato è il discorso sulle sanzioni civili “in virtù delle modifiche introdotte dall’articolo 30, comma 2, del decreto-legge n. 19/2024 che ha in parte revisionato la disciplina dettata dall’articolo 116, comma 8, della legge n. 388/2000 fissando termini e percentuali diverse da quelle precedenti”.
Per mancati o ritardati pagamenti di contributi la sanzione civile è pari al 9,15%: tasso di interesse del 3,65% più la maggiorazione del 5,5%.
Se il pagamento viene effettuato spontaneamente e in una sola volta entro 120 giorni non trova applicazione la maggiorazione del 5,5%.
“Le sanzioni sono invece determinate secondo il regime meno oneroso dell’omissione contributiva in caso di denuncia della propria situazione debitoria contributiva entro 12 mesi, come nel caso delle regolarizzazioni contributive”.
“La misura delle sanzioni sarà quindi pari al 9,15% se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla denuncia e pari all’11,15% se il pagamento avviene entro 90 giorni”.
Oltre questi termini troverà applicazione il regime sanzionatorio dell’evasione contributiva.
Per le situazioni debitorie accertate d’ufficio o a seguito di verifiche ispettive dagli istituti le sanzioni indicate sopra sono ridotte del 50% se il pagamento avviene in un’unica soluzione entro 30 giorni”.