Sospensione attività produttive non essenziali

Sospensione attività produttive non essenziali. Ieri sera il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha firmato il D.p.c.m. 22 marzo 2020 contenente “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Le disposizioni contenute nel Decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 76 del 22 marzo 2020, producono effetti dalla data odierna, 23 marzo 2020, fino al 3 aprile 2020.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri, allo scopo di contenere il diffondersi della pandemia da Covid-19, ha disposto la chiusura di tutte le attività economiche, industriali e commerciali, non essenziali e/o strategiche per l’economia nazionale.

Pertanto sono sospese, salvo diversa indicazione futura e fino al 3 aprile, tutte le attività economiche anche industriali ad eccezione di quelle indicate dall’allegato A del d.p.c.m. del 22 marzo 2020. Le imprese operanti nei settori soggetti alla sospensione possono completare le attività necessarie, compresa la spedizione di merce in giacenza, entro la data del 25 marzo 2020.

Non sono, inoltre, soggette alla sospensione le seguenti attività:

  1. produzioni funzionali ad assicurare la continuità delle filiere produttive di cui all’allegato 1 del d.p.c.m. 22 marzo 2020;
  2. le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti;
  3. le attività dell’industria aerospaziale e della difesa;
  4. le attività professionali, per le quali rimane fermo quanto previsto dal d.p.c.m. dell’11 marzo;
  5. l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria  e dispositivi  medico-chirurgici  nonché  di   prodotti   agricoli   e alimentari.

Le attività di cui ai punti 1., 2. e 3. per poter continuare ad operare devono inviare una comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva nella quale indicheranno le motivazioni che determinano la necessità di proseguire la produzione. Nello specifico, le imprese che producono beni funzionali ad assicurare la continuità delle filiere produttive di cui all’allegato 1 dovranno indicare nella comunicazione al Prefetto le imprese  e  le  amministrazioni beneficiarie  dei  prodotti  e  servizi  attinenti   alle   attività consentite, mentre le aziende operanti con impianti a ciclo continuo dovranno indicare le ragioni per le quali dall’interruzione della produzione derivi un grave pregiudizio all’impianto o un crescente pericolo di incidenti.

Resta inteso che tutte le attività produttive, comprese quelle sospese, possono continuare esclusivamente se rese in modalità di lavoro agile o a distanza.

Inoltre, su tutto il territorio nazionale, è vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con qualsiasi mezzo di locomozione, pubblico o privato, in un comune diverso da quello presso cui si trovano ad eccezioni di spostamenti giustificati da esigenze di lavoro, assoluta urgenza o motivi di salute. Pertanto, non sarà più possibile fare rientro alla propria residenza, qualora fissata in un comune diverso, se non per le esigenze di cui sopra.

Sospensione attività produttive non essenziali

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