28 Marzo 2024

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Smartworking: una ricognizione sull’Istituto

Smartworking: una ricognizione sull’Istituto. La diffusione dell’emergenza epidemiologica legata al virus SarsCov-2 ha riportato all’attenzione dei media e di numerose realtà aziendali il tema del lavorato agile, il c.d. smartworking. Prima dell’avvento dell’emergenza COVID la diffusione dell’Istituto era piuttosto limitata, generalmente nelle imprese di grandi dimensioni.

Lo smartworking è un istituto con notevoli vantaggi per l’impresa e per il lavoratore sia in termini di conciliazione di tempi vita-lavoro che, secondo recenti studi, anche in merito alla produttività aziendale.

Oggetto del presente approfondimento è una ricognizione della disciplina del lavoro agile con riferimento anche alla legislazione emergenziale.

COS’E’ LO SMARTWORKING?

Lo smart working è una particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita  mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro.

Il lavoro agile, visto il distaccamento da un sede e un orario di lavoro, può essere svolto anche mediante l’ausilio di strumenti informatici e digitali forniti dal datore di lavoro o in possesso del lavoratore.

Il lavoratore agile è comunque tenuto al rispetto della disciplina in materia di riposi giornalieri, riposi settimanali e delle pause. Resta confermato, inoltre, il diritto del lavoratore agile alla maturazione e alla fruizione delle ferie.

IL RISCHIO ASSICURATIVO CAMBIA?

ai fini del premio INAIL e della voce di tariffa il lavoratore ha diritto alle stesse tutele, infatti ai fini assicurativi il datore di lavoro non dovrà effettuare nessuna denuncia se lo smartworker viene adibito alle stesse mansioni/lavorazioni a cui era addetto quando svolgeva l’attività in sede.

IL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO CAMBIA?

il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore rispetto a quello applicato ai lavoratori che svolgono la propria prestazione in presenza, pertanto resterà immutata la retribuzione e la maturazione di tutti gli istituti legali e contrattuali.

Il lavoratore agile, non svolgendo la propria attività in sede, e non essendo il buono pasto retribuzione ai sensi contrattuali, a parere della gran parte della dottrina e della giurisprudenza, perderebbe il diritto a percepire il buono pasto durante i periodi di lavoro agile.

Smartworking: una ricognizione sull’Istituto

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER IL LAVORO AGILE?

prima di tutto datore di lavoro e lavoratore devono siglare un accordo scritto nel quale sono contenute alcune condizioni indispensabili, tra queste, possiamo riportare le seguenti:

  • Tipologia dell’accordo, ovvero se a tempo determinato o indeterminato;
  • Termini e modalità di recesso dall’accordo;
  • Tempi di riposo e diritto alla disconnessione;
  • Esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro;
  • Diritto alla formazione continua del lavoratore agile, ove previsto.

Una volta quindi effettuato l’accordo, l’azienda dovrà depositarlo su un’apposita piattaforma sul sito del Ministero del Lavoro, in questa comunicazione dovranno essere inseriti, oltre alla copia dell’accordo, anche i seguenti dati:

  • Datore di Lavoro e codice fiscale;
  • Dati anagrafici del lavoratore;
  • Dati riferiti al rapporto di lavoro (come ad esempio, data di assunzione, tipologia di contratto, pat inail, voce di rischio);
  • Dati riferiti all’accordo di lavoro agile (come ad esempio data di sottoscrizione, tipologia, quindi se a tempo determinato o indeterminato).

Se le aziende sottoscrivono più accordi possono effettuare una comunicazione massiva.

Il portale permette di rettificare o annullare una comunicazione già inviata.

SMARTWORKING NELL’EMERGENZA COVID-19

a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19 le modalità di comunicazione sono andate semplificandosi, infatti in questo momento non occorrerà più inviare l’accordo, ma basterà inviare un file excel predisposto dal Ministero comprensivo dei seguenti dati:

  • Codice fiscale azienda;
  • Codice fiscale lavoratore;
  • Nome e cognome;
  • Data di nascita e comune di nascita;
  • Pat e voce di tariffa;
  • Data inizio e data fine del periodo.

Al momento, a parere del Ministero, è possibile prorogare lo smartworking emergenziale fino al 31 dicembre 2021 e pertanto le aziende potranno ricorrervi fino alla predetta data.

CONCLUSIONI

il lavoro agile, di cui sopra abbiamo sintetizzato la normativa, determina benefici per il lavoratore dipendente il quale potrà dedicare più tempo alla propria vita privata dimenticandosi del traffico cittadino, di mezzi di trasporto troppo spesso molto affollati, contribuire con il proprio comportamento al contrasto all’emergenza COVID e al cambiamento climatico limitando le emissioni di CO2.

Il lavoro agile, quindi, non è solo un nuovo modo di svolgere la propria attività lavorativa, ma ha un impatto positivo sulla salute e sulle relazioni umane di numerosi lavoratori.

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