Sentenza Cassazione n° 18140 del 06/06/2022 – diritto del dirigente all’indennita’sostitutiva delle ferie al momento della cessazione del rapporto. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18140 del 6 giugno 2022, ha in parte accolto il ricorso proposto da un dirigente medico nei confronti dell’ASP di appartenenza. Con tale ricorso, il dirigente rivendicava il diritto all’indennità per ferie non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ed all’indennità per turni notturni e pronta disponibilità.
La Suprema Corte ha stabilito che il dirigente che al momento della cessazione del rapporto di lavoro non ha fruito delle ferie ha diritto a un’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un’adeguata informazione o invitandolo formalmente a farlo.
Secondo i Giudici di legittimità, il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie non comporta, al momento della cessazione del rapporto, la perdita del diritto all’indennità sostitutiva delle ferie a meno che il datore di lavoro non dimostri di avere formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di aver assicurato altresì che l’organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento.
Sentenza Cassazione n° 18140 del 06/06/2022 – diritto del dirigente all’indennita’sostitutiva delle ferie al momento della cessazione del rapporto

