Sanzioni per errata applicazione massimale contributivo: il cambio di rotta Inps

Tutto ha inizio dalle numerose diffide notificate alle aziende in prossimità delle festività natalizie. Per i datori di lavoro, ormai intenti ad accaparrarsi l’ultimo panettone sullo scaffale, l’Inps si fa candito per gli amanti della sola uvetta, e richiede le somme dovute a titolo di contribuzione IVS sugli imponibili dichiarati oltre il massimale contributivo, laddove detta applicazione è risultata errata, configurando un minor versamento di contribuzione.  Con la notifica di questi atti interruttivi della prescrizione, l’Istituto ci fornisce un primo indizio, piccolo come un asterisco accanto alla somma richiesta a titolo di sanzioni, in cui il timido riferimento all’art. 116, co. 8°, lett. a) della L. 388/2000 letteralmente rapisce la nostra attenzione. Perché?

Per rispondere alla domanda è utile ripercorrere le innovazioni, o per meglio dire le prese di posizione assunte dall’Inps a seguito dell’emanazione della Circolare n. 106 del 2017. 

Come si ricorderà, in tema di regolarizzazione contributiva, con detta Circolare l’Inps ha innovato in senso peggiorativo l’interpretazione in materia di applicazione delle sanzioni, facendo ricadere la quasi totalità dei casi nell’alveo dell’evasione. La più tenue sanzione dell’omissione contributiva viene relegata, infatti, ai soli casi di regolarizzazione proposta spontaneamente entro 12 mesi dal termine previsto per il pagamento della contribuzione, addirittura con versamento di quanto regolarizzato entro trenta giorni dalla regolarizzazione stessa e prima di ogni contestazione da parte dell’Inps. 

Tale interpretazione dal luglio 2017 è stata applicata tout court, da lì in avanti, ma anche da lì indietro, intendendo per “indietro” tutte le pratiche di regolarizzazione già presentate dai datori di lavoro prima dell’emanazione della Circolare Inps n. 106 del 2017 ma non ancora tecnicamente definite dall’Istituto. In tali casi, la procedura Inps applica a tappeto la più onerosa sanzione dell’evasione, gravando quindi maggiormente sulle aziende che avevano oltretutto considerato e già sostenuto le sanzioni per omissione. L’Inps va così avanti e indietro, indietro e avanti, a grandi pennellate color oro.

A dispetto della generalità delle regolarizzazioni, quelle del massimale contributivo hanno una fondamentale caratteristica: l’imponibile è già stato originariamente dichiarato. Pertanto, ciò che viene sanata è la mera differenza contributiva tra contribuzione ridotta e contribuzione piena. Per intenderci, l’argomento è più vicino al tema delle note di rettifica che a quello delle regolarizzazioni contributive.

Di detto avviso eravamo già nel 2017, anno in cui su un caso di regolarizzazione spontanea per errata applicazione del massimale contributivo, forti di questo assunto, presentammo una richiesta di riduzione sanzioni in fase amministrativa per richiedere l’applicazione delle sanzioni per omissione in luogo di quelle per evasione, calcolate e richieste invece dall’Istituto. 

Complice probabilmente l’euforia di una ristrutturazione appena iniziata da terminare a tutti i costi, o lo smarrimento per non aver previsto nulla, all’interno della Circolare n. 106 del 2017, relativamente alle regolarizzazioni per errata applicazione del massimale contributivo, l’Inps difende sé stesso e non le ragioni, rigetta la richiesta e pretende tutto, anche l’argenteria.

Non volendo in questa sede entrare nel merito della generalità delle regolarizzazioni, appare chiaro, almeno in tema di massimale contributivo, che nel comportamento del datore di lavoro non si possa rilevare alcun intento di occultare informazioni necessarie a un tempestivo accertamento o a riscontri da parte dell’Istituto. L’Inps è infatti in possesso tutti gli strumenti atti a verificare sia lo status dei lavoratori che l’operato del datore di lavoro.

La conferma si fa attendere ma arriva, a ridosso di questo Natale e della prescrizione contributiva. 

L’Inps attiva l’invio delle diffide a corrispondere differenze contributive per l’anno 2015, già calcolate sulla base degli imponibili dichiarati nell’elemento “Eccedenza Massimale” per i dipendenti a cui, a seguito di verifiche degli archivi, viene rilevata l’errata applicazione del massimale. L’ufficialità arriva il 31 dicembre 2020 con il Messaggio n. 5062 in cui l’Inps, affrontando il tema delle diffide, afferma tra le altre superflue questioni, che alla fattispecie delle regolarizzazioni, anche spontanee, per errata applicazione del massimale contributivo, si applica la sanzione meno gravosa per omissione contributiva, in luogo di quella per evasione. 

Nell’ultimo capoverso del Messaggio si legge che: “In caso di regolarizzazione spontanea da parte del datore di lavoro, la fattispecie rimane riconducibile all’ipotesi di omissione contributiva: in tal senso, è in fase di rilascio una nuova funzionalità che consentirà, in sede di definizione dell’inadempienza nel Nuovo Recupero Crediti, di modificare opportunamente il regime sanzionatorio in caso di necessità.”

Insomma, nella notte di San Silvestro, gli amanti dell’uvetta e del pandoro si saranno consolati con questo piatto di lenticchie. E un po’ come quando si confida nella tradizionale trasformazione in monete, restiamo in attesa di capire se, come e quando l’Istituto affronterà il tema della restituzione delle maggior sanzioni pretese in questi ultimi anni. 

A cura di La Rocca e Associati SpA

Sanzioni per errata applicazione massimale contributivo: il cambio di rotta Inps – Messaggio Inps n. 5062 – omissione contributiva

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