22 Ottobre 2024

Notizie dal mondo del lavoro, previdenza e fisco

Non è solo questione di salario minimo

Premessa

Mentre le forze politiche continuano il braccio di ferro sul salario minimo, la Corte di Cassazione, ancora una volta, parla forte e chiaro. Le oltre 30 pagine della sentenza n. 3723/2023 sono un regalo prezioso per chi le legge: esse restituiscono chiaramente l’immagine di quel potere costituente teorizzato da Costantino Mortati, ne sprigionano tutta la sua forza magmatica inducendo nel lettore una sincera riflessione su quelli che sono i principi fondamentali del nostro ordinamento. Tutto ruota intorno all’art. 36 della Costituzione e alla sapiente scelta di parole che i nostri padri costituenti fecero quando lo scrissero. Il lavoratore, si legge nell’articolo, ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa

Il ruolo della contrattazione collettiva

Per molto tempo si è ritenuto che la contrattazione collettiva, specie quella maggiormente rappresentativa, fosse in grado di mantenere vivo il principio sancito dalla Costituzione. Questa vocazione naturale degli attori sociali, che con il tempo aveva forse assunto i connotati di un assioma, è stata fortemente messa in discussione dalla Cassazione che, con la sentenza in commento, ha rivendicato la necessità di una verifica giudiziale ogni qual volta il trattamento retributivo percepito da un lavoratore, seppure in linea con il contratto collettivo, è appena di qualche euro superiore alla soglia di povertà accertata dall’ISTAT.

Da ciò ne discende un assunto importante, per certi versi rivoluzionario, volto a dimostrare, attraverso indici oggettivi, che di per sé la contrattazione collettiva può non essere sufficiente a garantire da sola un’esistenza libera e dignitosa ai lavoratori quando la retribuzione ivi prevista non è sufficiente e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto. 

I concetti di sufficienza e proporzionalità, si legge nella sentenza, devono mirare a garantire al lavoratore un’esistenza dignitosa orientando il trattamento economico non solo verso il soddisfacimento dei meri bisogni essenziali di vita ma verso qualcosa di più.

La Corte riconosce, alla luce dei fatti concreti, diverse deviazioni della contrattazione collettiva e punta a tenere separati gli asset economici e politici sottesi agli interessi delle parti sociali dal principio sancito a livello costituzionale che sfocia nel più ampio discorso dell’equità salariale.

Il valore precettivo dell’art. 36

I criteri per verificare che un salario sia equo sono contenuti nello stesso articolo 36 che funziona da faro per il giudice, laddove quest’ultimo è chiamato ad effettuare un confronto tra quello che viene definito il salario di fatto (il salario effettivamente percepito dal lavoratore) e il salario costituzionale (siamo ben oltre il concetto di salario minimo!). Quando il lavoratore deduce che la retribuzione percepita non è in linea con i precetti dell’art. 36, spetta al giudice di merito valutarne la conformità con l’unica accortezza di dare nella sentenza ampia motivazione dei criteri e della metodologia seguita.

Il salario costituzionale è, come affermato dalla Corte, pars construens, un processo che deve essere affrontato con attitudine costruttiva e propositiva.

Come rendere vivente l’art. 36?

La Corte di Cassazione, anche alla luce delle indicazioni contenute nella direttiva europea sui salari minimi, fornisce nella sentenza una serie di indici oggettivi che possono fungere da strumento per ottenere un salario adeguato. Non si tratta solo di indicatori nazionali (dati ISTAT, dati UNIEMENS INPS) che permettono di operare un confronto tra il salario minimo netto e la soglia di povertà ma anche di indicatori comunemente usati a livello internazionale attraverso i quali poter costruire un paniere ideale di beni e servizi che possa condurre il lavoratore verso un’esistenza libera e dignitosa.

Conclusione

Al di la del caso concreto da cui è scaturita la pronuncia, dalla sentenza in commento emerge non solo la necessarietà di un salario minimo (che per certi versi può essere considerato un termine improprio in quanto superlativo di minore) ma emergono temi più complessi e generali, come quello del diritto ad una giusta retribuzione o all’equità salariale, temi che la Corte restituisce visivamente e rende fruibili attraverso un ragionamento logico – deduttivo basato su indicatori oggettivi.  

Che le indicazioni contenute nella sentenza possano essere un punto di partenza di quel processo di costruzione verso l’equità salariale. Del resto, come scrive la stessa Corte, le suddette indicazioni dovranno essere utilizzate, in prima battuta, dagli agenti sociali e dalla politica in quanto attori chiamati a compiere scelte di valorizzazione e di sostegno al reddito garantendo la promozione individuale e sociale del lavoratore.

In Primo Piano

Continua a leggere

Nuovi minimi retributivi per i metalmeccanici

Nuovi minimi retributivi per i metalmeccanici.Federmeccanica e Assistal hanno fornito i nuovi importi dei minimi tabellari per il settore della metalmeccani

Salario Minimo: disegno di legge

SALARIO MINIMO: disegno di legge. Dall’inizio del mese di luglio è in corso, presso il Senato della Repubblica italiana, l’esame nella 11° commissione permanente, “Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale”, del Disegno Di Legge (DDL) n. 310 in materia di...

Disegno Legge salario minimo: 9 euro lordi all’ora

Disegno Legge salario minimo: 9 euro lordi all’ora Il salario minimo rappresenta un tema di forte interesse per l’attuale Governo italiano. Sul tema il Ddl 658 contiene l’istituzione di un salario minimo fissato in 9 euro lordi orari. Nello specifico il...