SALARIO MINIMO: disegno di legge. Dall’inizio del mese di luglio è in corso, presso il Senato della Repubblica italiana, l’esame nella 11° commissione permanente, “Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale”, del Disegno Di Legge (DDL) n. 310 in materia di “Istituzione del salario minimo orario”.
Il predetto DDL è composto da 6 articoli così rubricati: Finalità, Salario minimo orario, Norme di attuazione, Nullità dei contratti della pubblica amministrazione, Sanzioni e Norma finale.
Il Legislatore, provvede all’introduzione del salario minimo orario allo specifico scopo di conseguire gli obiettivi fissati dal dettato costituzionale, infatti ricordiamo che l’articolo 36 della Costituzione della Repubblica Italiana prevede espressamente il diritto del lavoratore a ricevere una retribuzione “proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.
Il Disegno di Legge, all’articolo 2, illustra la definizione di salario minimo fornita e il campo di applicazione del predetto istituto.
Il salario minimo è “la retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore”, lo stesso non potrà comunque essere inferiore a 9 euro l’ora “al netto dei contributi previdenziali e assistenziali”. Il predetto importo dovrà essere rivalutato annualmente sulla base dell’indice del prezzo al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilasciato con cadenza periodica dall’ISTAT.
L’articolo 3 del DDL n. 310, subordina all’emanazione di un decreto del Ministero del Lavoro le concrete modalità di applicazione del salario minimo orario; nello specifico, di concerto con le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, il decreto ministeriale illustrerà:
- Contratti d’importo inferiore a 9 euro a cui saranno estese le disposizioni sul salario minimo orario;
- Modalità d’incremento dei salari d’importo superiore al minimo di cui all’articolo 2.
A partire dall’entrata in vigore della disposizione legislativa in commento, tutt’ora ancora in discussione al Senato, il datore di lavoro che corrisponderà una retribuzione inferiore al minimo orario potrà incorrere in una sanzione amministrativa compresa tra 5.000 e 15.000 euro.
SALARIO MINIMO: disegno di legge.

