Per il 2024 la riduzione è fissata nella misura pari al 15,11% secondo quanto dispone la circolare n. 55 del 7 dicembre scorso.
Il meccanismo non si applica ai premi assicurativi per i quali dal 1° gennaio 2019 è intervenuto l’aggiornamento delle relative tariffe approvate con i decreti interministeriali 27 febbraio 2019.
La circolare 55 chiarisce che la riduzione dei premi e contributi INAIL si basa sull’andamento infortunistico aziendale a seconda che l’impresa abbia aperto da almeno due anni o meno di due anni. Nel primo caso si applica il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (IGM) e l’indice di gravità aziendale (IGA).
Per il 2024 saranno applicati gli Indici di Gravità Media valevoli per il triennio 2023-2025 aggiornati con la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 2 agosto 2022, n. 176 mentre le riduzioni saranno applicate ai soggetti con inizio attività precedente al 3 gennaio 2022.
Nel secondo caso la riduzione si applica, su domanda, ai soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La domanda di riduzione deve essere presentata non oltre il termine di scadenza del primo biennio di attività.
La riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali era stata normata con la legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ne disponeva gli effetti dal 1° gennaio 2014.
Riduzione dei premi e contributi Inail.