Con la circolare n. 52 del 17 marzo 2016, l’Inps fornisce le indicazioni operative per la fruizione della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2015.
L’Istituto ricorda che l’agevolazione consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura del 11,50% – per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati a tempo pieno.
Le aziende che hanno diritto alla riduzione contributiva sono quelle classificate nel settore industria con CSC da 11301 a 11305 e nel settore dell’artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
Come chiarito dall’Inps la riduzione contributiva compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2015 e non si applica sul contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (pari allo 0,30%).
Le domande potranno essere presentate – fino al 15 maggio – in via telematica tramite il modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziendale del sito internet, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”.
In caso di accoglimento dell’Istanza sarà attribuito il codice di autorizzazione 7N e le aziende potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens, utilizzando le denunce contributive relative ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2016.
Fonte: Inps