Contratti a termine nelle località turistiche
La Confcommercio e le associazioni sindacali, in data 17 aprile 2019, hanno reso noto la stipula di una nota d’intesa con la quale si ribadisce la legittimità della regolamentazione contrattuale contenuta nell’articolo 66 bis del CCNL e la sua rispondenza alle norme previste dal D. lgs. n. 81/ 2015, così come novellato dal c.d. decreto Dignità.
Come noto, il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi, all’articolo 66 bis prevede la possibilità per le Aziende di sottoscrivere “Contratti a tempo determinato in località turistiche” derogando ai limiti legali in materia di durata, rinnovo e proroga del contratto anche se non esercitanti le attività a carattere stagionale individuate dal D.P.R. n. 1525/1963.
L’individuazione delle “località turistiche”, secondo il CCNL Terziario – Confcommercio, è rimandato alla stipula di accordi a livello territoriale tra le organizzazioni datoriali e dei lavoratori firmatarie del CCNL.
Nello specifico le Aziende, nelle località turistiche, potranno stipulare contratti a tempo determinato in deroga ai seguenti limiti legali:
- Durata massima dei rapporti a termine, in caso di successione di rapporti a tempo determinato il legislatore ha fissato una durata massima del rapporto pari 24 mesi, le Aziende in questo caso potranno prevedere complessivamente una durata del rapporto a termine superiore;
- Limitazioni quantitative, il legislatore ha previsto una limitazione all’instaurazione di rapporti a tempo determinato pari al 20% del personale in forza al 1 Gennaio dell’anno di riferimento, salva diversa disposizione contrattuale, in questo caso le Aziende potranno superare il limite stabilito dalla legge;
- Intervalli temporali, si tratta del periodo d’intervallo tra un contratto a tempo determinato e il successivo rinnovo, in questo caso, le Società potranno sottoscrivere rinnovi di contratti a tempo determinato senza il rispetto delle pause previste dalla legge;
- Disciplina in tema di rinnovo o proroga dei contratti, in questo caso è prevista una deroga alla disciplina delle causali giustificatrici per i rinnovi e le proroghe sottoscritte in presenza delle suddette condizioni.