CCNL COMMERCIO: accordo sulla stagionalità nella provincia di Rieti.
Come noto, il D.L. dignità, impone pesanti limiti al ricorso al lavoro a tempo determinato.
Il D. L. dignità, a titolo esemplificativo, reintroduce: le causali giustificatrici, riduce il numero di proroghe possibili da 5 a 4 e porta il numero massimo di durata complessiva del rapporto a termine tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro a 24 mesi.
Per ovviare ai suddetti limiti al ricorso al lavoro a tempo determinato, le Parti sociali, in sede di contrattazione collettiva, stanno sottoscrivendo accordi derogativi della disciplina legale anche a livello territoriale e aziendale.
ACCORDO PROVINCIA DI RIETI
Nella provincia di Rieti, i sindacati firmatari del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi, comunicano di aver raggiunto un accordo territoriale.
L’accordo, incentrato sul concetto di stagionalità, con i relativi picchi di lavoro, giustifica il ricorso al lavoro a tempo determinato in deroga ad una parte dei limiti fissati dal decreto dignità. Nello specifico, l’accordo deroga agli articoli “19 comma 2, 21 co. 01, 21 co. 2, 23 co. 2 lett. c) del d. lgs. 81/ 2015”.
L’accordo, potrà essere applicato esclusivamente alle Aziende che applicano il CCNL Terziario – Confcommercio aventi sede legale o unità produttive nel territorio della provincia di Rieti. Le Aziende, fruendo dei vantaggi dell’accordo in commento, potranno stipulare contratti a tempo determinato, in deroga al Decreto Dignità, per i periodi compresi tra il 1 giugno 2019 e il 30 settembre 2019 e poi tra il 1 dicembre 2019 e il 31 gennaio 2020.
Infine, il datore di lavoro, per fruire dei vantaggi, dell’accordo in commento “dovrà riportare nel singolo contratto di assunzione i riferimenti al presente accordo territoriale ed inviarne copia all’Osservatorio del lavoro istituito presso l’ente bilaterale del terziario del Lazio”.
CCNL COMMERCIO: accordo sulla stagionalità nella provincia di Rieti