27 Luglio 2024

Notizie dal mondo del lavoro, previdenza e fisco

Prime indicazioni in materia contributiva relative al Decreto n. 34/2014, 1° decreto del c.d. “Jobs Act”

L’Inps, con il messaggio n. 4152 del 17 aprile 2014, fornisce le prime indicazioni sui risvolti di natura contributiva del D.L. n. 34/2014, meglio conosciuto come “Decreto Poletti” o “Decreto Renzi”, recante le prime misure del c.d. “Jobs Act”.

L’Istituto, ribadendo la generalizzazione dell’ “acausalità” del contratto a tempo determinato, per il quale dal 21 marzo 2014 non devono più essere indicate le ragioni giustificatrici, specifica, tuttavia, che, ai fini dell’esenzione dal versamento del contributo addizionale aspi dell’1,4%, i datori di lavoro devono continuare a dare notizia della particolare tipologia assuntiva nell’ipotesi in cui assumano a termine un lavoratore in sostituzione di dipendenti assenti.

Pertanto, nonostante sia venuta meno la necessità di specificare la causale nei contratti a tempo determinato, quella sostitutiva dovrà comunque essere evidenziata, ai fini dell’esonero dal contributo aggiuntivo. Sul piano operativo, dunque, i datori di lavoro dovranno continuare a compilare il flusso Uniemens secondo le indicazioni contenute nell’allegato tecnico, valorizzando l’elemento Qualifica3 con il previsto codice A.
Sempre in materia di assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di dipendenti assenti, viene precisato che le nuove disposizioni non incidono sulla operatività dello sgravio contributivo del 50%, previsto a favore delle aziende con meno di venti dipendenti che assumano nuovo personale in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo. Conseguentemente, ai fini dell’accesso e della fruizione dell’agevolazione spettante, i datori di lavoro interessati sono tenuti ad utilizzare la prassi in uso.

Ulteriore precisazione di rilievo concerne il recupero del contributo addizionale ASpI nel caso in cui un lavoratore che abbia precedentemente prestato la propria attività lavorativa presso il medesimo datore di lavoro venga successivamente assunto dallo stesso con contratto di apprendistato.

L’Istituto, dopo gli opportuni approfondimenti, comunica che, anche con riferimento a tale ultima ipotesi, è possibile procedere al recupero predetto.

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