La corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3 comma 1 del decreto legislativo n. 23/ 2015 nella parte non modificata dal decreto dignità (87/ 2018). Nello specifico la Corte, sulla base dei principi di ragionevolezza e uguaglianza, ha ritenuto illegittima la norma che determina in modo “rigido” l’indennità spettante al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo. La Corte interviene solo sulle modalità di determinazione dell’indennità, ma fa salvo il principio alla base del contratto a tutele crescenti, ovvero la tutela economica in caso di licenziamento illegittimo per giustificato motivo oggettivo.
Rimaniamo in attesa del deposito in cancelleria delle motivazioni della Corte per approfondire e comprendere la porta dell’intervento della Corte.