Permesso di soggiorno per studio: validi i tirocini formativi. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 320 del 14 febbraio 2023, a fronte di una richiesta di parere pervenuta, fornisce il proprio parere in merito all’accesso ai tirocini formativi da parte dei cittadini stranieri extracomunitari presenti sul territorio nazionale per motivi di studio o formazione professionale.
Come precisato dall’INL, la normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento, per un generale principio di parità di trattamento, trova applicazione anche ai cittadini non appartenenti all’Unione europea, consentendo anche a tali cittadini di usufruire dei percorsi di tirocinio come strumenti formativi e orientativi finalizzati all’inserimento lavorativo.
Tuttavia, la legge opera una distinzione tra l’ipotesi di tirocinio da instaurarsi con un cittadino extra-comunitario regolarmente soggiornante in Italia (come nel caso specifico in possesso del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio) da quello in cui lo stesso rapporto si debba instaurare con un cittadino extra-Ue che si trova all’estero.
Nei confronti di un cittadino straniero già presente sul territorio italiano con un titolo di soggiorno in corso di validità per studio o formazione professionale, l’INL ritiene che lo stesso possa svolgere tutte le attività di tirocinio curriculare previste dal corso di studi o formazione professionale per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno in quanto rientranti nelle finalità per le quali il permesso di soggiorno è stato rilasciato.
Analogamente lo straniero entrato in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione potrà svolgere, nel rispetto della normativa regionale, un’attività di tirocinio non curriculare, compatibilmente con l’espletamento del percorso di studio o formazione professionale sotteso al rilascio del titolo di ingresso.
Permesso di soggiorno per studio: validi i tirocini formativi.

