PENSIONI: riduzione prevista dalla legge di stabilità 2019. Come noto l’articolo 1 commi da 261 a 268 della legge n. 145/2018 prevede per le pensioni “i cui importi complessivamente considerati superino 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti di un’aliquota di riduzione pari al 15 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, pari al 25 per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro, pari al 30 per cento per la parte eccedente 200.000 euro fino a 350.000 euro, pari al 35 per cento per la parte eccedente 350.000 euro fino a 500.000 euro e pari al 40 per cento per la parte eccedente 500.000 euro”.
La suddetta riduzione avrà una durata di cinque anni.
I trattamenti pensionistici coinvolti dalla riduzione sono quelli “a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335”.
L’INPS con il messaggio 1926 del 20 maggio 2019 comunica di aver effettuato le seguenti sulle operazioni di elaborazione relative al mese in corso:
- Calcolo della riduzione mensile;
- “Ripartirla in misura proporzionale sui trattamenti assoggettati”;
- Calcolo del conguaglio per il periodo di gennaio-maggio, mentre per i trattamenti con decorrenza dal 2019 il conguaglio sarà effettuato dal periodo di decorrenza;
- “Ridurre corrispondentemente l’imponibile fiscale dei trattamenti, su base mensile e annua”;
- Impostare il recupero delle somme in tre rate, relative alle mensilità di “giugno, luglio e agosto 2019”.
L’INPS comunica inoltre che nel “cedolino di pensione vengono esposte in maniera analitica e con descrizione dedicata anche le voci relative alle trattenute” derivanti dall’applicazione del trattamento sopra esposto.
PENSIONI: riduzione prevista dalla legge di stabilità 2019