Con un comunicato stampa del 28 settembre 2016, l’Inps avvisa che è stata individuata la presenza di un refuso generalizzato nell’allegato 1 della circolare n. 195 del 30 novembre 2015, contenente le tipologie reddituali influenti sul calcolo della pensione di reversibilità.
Nello specifico, al contrario di quanto riportato nell’allegato alla circolare, non sono considerati ai fini del calcolo sia gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva dell’IRPEF, sia gli arretrati di lavoro dipendente prestato in Italia e all’estero.
In ogni caso, conferma l’Istituto, le relative procedure informatiche sono corrette rispetto alla normativa vigente e pertanto nessuna ulteriore riduzione è stata operata sulle pensioni ai superstiti.
Fonte: Inps