Il Ministero del Lavoro, di concerto con quello delle Finanze, ha firmato il Decreto del 13 aprile 2016 che disciplina le modalità di esercizio del nuovo part time agevolato per i lavoratori prossimi alla pensione, istituto introdotto dalla Legge di Stabilità 2016.
Questa nuova forma di lavoro a tempo parziale è fruibile dai lavoratori assunti a tempo indeterminato (full time) che raggiungeranno i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018.
Gli stessi lavoratori, soddisfatti i requisiti di cui sopra (certificati dall’Inps), potranno accordarsi con il datore di lavoro, tramite la stipula di un apposito contratto, per trasformare il rapporto da tempo pieno a tempo parziale, con una riduzione dell’orario compresa tra il 40 ed il 60 per cento.
Il datore di lavoro, stipulando questo accordo, si impegna a corrispondere mensilmente una somma pari alla contribuzione previdenziale relativa alle ore di lavoro non effettuate e con riconoscimento della contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata in virtù della riduzione oraria.
Tale beneficio, che non sarà più erogato dal momento del raggiungimento dei requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia, non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente e non è soggetto ad alcuna forma di contribuzione previdenziale.
Dal punto di vista prettamente pratico, una volta stipulato il contratto quest’ultimo dovrà essere presentato alla DTL competente per territorio che, entro cinque giorni, rilascerà una autorizzazione.
Entro cinque giorni dall’autorizzazione, il datore di lavoro dovrà fare richiesta all’Inps che comunica l’accoglimento o il rigetto della domanda.
Anche la cessazione del rapporto di lavoro part time agevolato va comunicata sia alla DTL che all’Inps.
Il decreto è stato trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.
Fonte: Ministero del Lavoro