20 Maggio 2024

Notizie dal mondo del lavoro, previdenza e fisco

Fine anno, i termini del conguaglio fiscale

Finalità del conguaglio di fine anno

Come ogni anno, nel mese di dicembre, i datori di lavoro, in qualità di sostituti di imposta, saranno alle prese con le operazioni di conguaglio di fine anno. Finalità del conguaglio è quella di dare, il più possibile, carattere di definitività, alla tassazione effettuata in via provvisoria sui redditi di lavoro dipendente e assimilati erogati in ciascun periodo di paga dell’anno.

Termini entro cui vanno effettuate le operazioni

Termini e le modalità di calcolo del conguaglio sono contenute nell’art. 23, del D.P.R. 600/1973. Tale articolo, stabilisce  che entro il 28 febbraio dell’anno successivo (29 in caso di anno bisestile) oppure in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il sostituto d’imposta deve effettuare il conguaglio tra le ritenute operate sulle retribuzioni fiscalmente imponibili corrisposte nei vari periodi di paga tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti di cui agli articoli 12 e 13 del Tuir, delle detrazioni eventualmente spettanti di cui all’art. 15 per oneri trattenuti dal datore di lavoro o per erogazioni effettuate dal datore di lavoro a fronte di oneri per spese sanitarie o premi per assicurazioni rischio morte o invalidità permanente in conformità a contratti collettivo.

È, tuttavia, prassi amministrativa, soprattutto nelle aziende del settore privato, effettuare le suddette operazioni di conguaglio entro il mese di dicembre. Il termine più ampio concesso del Legislatore (entro il 28 febbraio dell’anno successivo), consente ai sostituti di imposta di poter “riaprire” il conguaglio al fine di correggere eventuali errori e/o omissioni.

Quali redditi devono essere considerati nelle operazioni di conguaglio di fine anno?

I redditi da prendere in considerazione sono quelli corrisposti nell’anno di imposta 2023 o, comunque, entro il 12 gennaio 2024 (c.d. criterio di cassa allargato).

In particolare, dovranno essere presi in considerazione i seguenti redditi:

  • le somme e valori di cui all’art. 51 del TUIR (DPR 600/73 art. 23 c. 2 lett. a) corrisposti in ciascun periodo di paga;
  • le mensilità aggiuntive e i compensi della stessa natura (DPR 600/73 art. 23, c. 2 lett. b). Rientrano nella categoria delle “mensilità aggiuntive” tutte quelle somme che sono state corrisposte nel corso dell’anno con frequenza superiore all’ordinario periodo di paga quali, ad esempio, la tredicesima e la quattordicesima mensilità o le somme che adempiono alle stesse funzioni, come le gratifiche natalizie e pasquali, le 200 ore per gli edili, le gratifiche annuali di bilancio, o i cosiddetti premi trimestrali, semestrali o annuali;
  • gli altri redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti per i quali il lavoratore ha consegnato al proprio sostituto d’imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione mod. CU rilasciatagli dagli altri soggetti erogatori.

Novità 2023 sul conguaglio di fine anno

Diverse le novità introdotte dal Legislatore quest’anno con impatto significativo sulle operazioni di conguaglio di fine anno. Si tratta, in particolare, dell’innalzamento della soglia di esenzione dei c.d. fringe benefit per i soli lavoratori con figli fiscalmente a carico e, quindi, la conseguente presenza di una doppia soglia da tenere in considerazione durante l’effettuazione del conguaglio. Altro tema da tenere a mente è l’esenzione solo fiscale dei buoni carburante, l’innalzamento dell’esonero contributivo da luglio 2023 e le agevolazioni all’addizionale regionale all’IRPEF introdotte da alcune regioni.

Termini, finalità e novità del conguaglio fiscale di fine anno.

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