Negoziazione assistita in materia di lavoro. Il 10 ottobre 2022 il legislatore ha modificato la disciplina del procedimento del lavoro con l’emanazione del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, inserendo nell’art 409 c.p.c. il comma 2 ter: “Per le controversie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall’articolo 412-ter del medesimo codice, le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale“.
La mancanza di obbligatorietà di esperire la negoziazione assistita è uno dei pochi punti a sfavore di questo articolo, mosso però dalla particolarità dei diritti in gioco e dalla novità della previsione in questo campo.
Una volta raggiunto l’accordo, il nuovo comma prevede che: “L’accordo è trasmesso a cura di una delle due parti, entro dieci giorni, ad uno degli organismi di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276“.
Questa modalità di risoluzione delle controversie è sempre stata negata dal legislatore, per paura che il lavoratore non desse il giusto peso ai propri diritti. Per questo motivo, vi è la necessità di far intervenire un soggetto qualificato e super partes al fine di verificare la bontà dell’accordo. Una volta raggiunto tale accordo, dovrà essere inviato ai soggetti indicati nel co. 1 dell’art 76 del Dlgs.10/09/2003 n. 276, ovvero enti bilaterali, le Direzioni provinciali del lavoro e le province, università pubbliche e private, i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell’ambito territoriale di riferimento.
In questo modo, si assicura quella garanzia di stabilità ed effettività, garantita da una oggettiva verifica della consapevolezza delle scelte, che non invalida l’efficienza e la celerità del procedimento di negoziazione.
Ultima novità è che, a coadiuvare le parti nella stipulazione di un accordo, potrà esserci un consulente del lavoro (“Ciascuna parte è assistita da almeno un avvocato e può essere anche assistita da un consulente del lavoro”).
Negoziazione assistita in materia di lavoro.