Con la circolare n. 194 del 27 novembre 2015, l’Inps fornisce i primi chiarimenti in merito alle novità apportate, dai due decreti legislativi n. 148 e 150, alla Naspi.
Con la suddetta cirtcolare sono, inoltre, fornite informazioni in merito al procedimento di calcolo della durata e al requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro con riferimento ai lavoratori domestici, lavoratori agricoli, lavoratori a domicilio, ai lavoratori in somministrazione, ai lavoratori intermittenti e a lavoratori con contribuzione in Paesi UE o Paesi in Convenzione.
Infine sono state presentate le prime indicazioni della nuova condizionalità in materia di politiche attive.
Un’importante novità è la soppressione della maggior durata della Naspi prevista dal D.Lgs. n. 22 del 2015, il quale prevedeva che, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017, l’indennità sarebbe stata corrisposta per un massimo di 78 settimane. Pertanto, in relazione agli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2017, la NASpI potrà essere corrisposta per una durata fino ad un massimo di 24 mesi.
Con riferimento al calcolo della durata dell’indennità, il D.Lgs. n. 148 del 2015 dispone che, qualora la stessa risulti inferiore a sei mesi, limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali e con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015, sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e di miniASpI 2012 fruite nel quadriennio di osservazione.
Altra novità “amministrativa” è la ridefinizione dello stato di disoccupazione, operata dall’art. 19 del D.lgs. 150/2015, secondo cui si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego. L’art. 21 del suddetto decreto legislativo prevede che la domanda di indennità NASpI nonché di indennità DIS-COLL equivale a dichiarazione di immediata disponibilità, per cui gli attuali moduli disposti dall’Istituto per le domande saranno semplificati, tramite l’eliminazione del campo di rilascio della DID.
Fonte: Inps