Nasce la super IMU. A seguito del disegno di legge di Bilancio 2020 sono previste nuove regole in materia di IMU mediante una rielaborazione organica delle relative disposizioni ed in particolare:
- i rinvii in materia di ICI sono quasi del tutto insussistenti;
- vengono eliminati i rinvii riguardanti art 13 D. L. n. 201/2011 e al D. Lgs. N. 23/2011;
- vi è il riordino di varie disposizioni precedentemente presenti in altri provvedimenti.
Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili; rimangono ferme le definizioni di fabbricato, abitazione principale, area fabbricabile e terreno agricolo.
Si distingue tra soggetto attivo e passivo; nel primo caso essendo un’imposta comunale, ci si riferisce al comune, sottolineando che l’immobile di riferimento si deve trovare in tutto o per la maggior parte nel territorio di riferimento; nel secondo caso ci si riferisce al possessore dell’immobile.
Il calcolo dell’imponibile viene fatto sulla base del valore degli immobili:
– per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti n catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, dei seguenti moltiplicatori:
160 per fabbricati categorie A, C/2, C/6, C/7 (eccezione A/10);
140 per fabbricati categorie B, C/3, C/4, C/5;
80 per fabbricati categorie D/5, A/10;
65 per fabbricati categoria D (eccezione categoria D/5);
55 per fabbricati categoria C/1;
– per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti al catasto, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare applicando i coefficienti aggiornati con decreto del MEF.
Rimane ferma la deduzione del 50% su base imponibile per una serie di immobili tra i quali; fabbricati di interesse storico o artistico, dichiarati inagibili o inabitabili.
Le aliquote cambiano in base alla tipologia di immobile preso in causa; allo stesso modo cambia il modo di operare del comune di riferimento, che a seconda sei casi può aumentare o diminuire la relativa percentuale.
Ad esempio l’aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze è pari allo 0,5% ed il comune può aumentarla o diminuirla fino all’azzeramento. Valori diversificati tra loro sono presenti per fabbricati rurali ad uso strumentale, per i terreni agricoli e per gli immobili diversi dall’abitazione principale.
Modalità di pagamento: è confermato il versamento in due rate (16 giugno – 16 dicembre), con facoltà per il contribuente di pagare in unica soluzione entro il 16 giugno. Per il calcolo dell’imposta, ed in particolare della prima rata, la stessa sarà pari alla metà di quanto già versato a titolo di IMU e Tasi per il periodo relativo all’interno 2019. Per gli enti commerciali il pagamento avviene invece in tre rate.
È ancora prevista la relativa dichiarazione al comune di riferimento.
Permane pure l’indeducibilità dell’imposta dall’IRAP.
Sono previste una serie di facoltà in capo ai comuni, come ad esempio la possibilità di stabilire diversi termini di pagamento per situazioni particolari, prevedere diritto al rimborso per aree divenute successivamente inedificabili o stabilire esenzioni per immobili concessi in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale/commerciale, in via esclusiva per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.
In via generale i comuni possono approvare le delibere per ciò che riguarda le aliquote per l’anno 2020 ed il relativo regolamento dell’imposta entro il 30 giugno 2020.
Nasce la super IMU.

