Il Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare direttoriale n. 412088 del 3 dicembre 2018 ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del “credito d’imposta formazione 4.0” di cui all’art. 1, commi 46-56 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio per l’anno 2018).
Si ricorda, in via preliminare, che l’introduzione del suddetto credito da parte della Legge di Bilancio rappresenta una misura sperimentale, in vigore per il solo anno 2018.
L’agevolazione si configura come un regime di aiuti alla formazione del personale dipendente secondo quanto previsto in materia dal Regolamento Ue n. 651/2014 e in particolare dall’art. 31 dello stesso.
La disciplina del credito d’imposta non costituisce, tuttavia, una diretta applicazione di quanto previsto dall’art. 31, ma se ne differenzia in senso restrittivo per precisa scelta del legislatore.
La misura del beneficio è fissata, infatti, nella percentuale del 40% delle spese ammissibili, invece che nella misura del 50% come stabilito dallo stesso art. 31.
Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle sostenute per le attività formative del personale dipendente (inclusi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato).
Nella circolare ministeriale vengono approfonditi i seguenti punti:
- termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali;
- possibilità di ammettere al beneficio anche la formazione on-line;
- cumulo del credito d’imposta con altre tipologie di incentivi alla formazione.
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico