Licenziamento lecito per incongruenze sul Gps. Il legislatore nell’art. 2094 c.c. stabilisce che il lavoratore deve sottostare al potere direttivo del datore di lavoro, seppur questo potere nel tempo è stato contemperato dal diritto alla privacy. Ci si chiede poi se il datore di lavoro possa utilizzare un controllo a distanza per verificare la produttività del lavoratore.
La corte di Strasburgo si pronuncia sulla questione con la sentenza 26968/1616 Gramaxo contro Portogallo la quale conferma il licenziamento di un lavoratore basandosi sui dati del GPS installato sull’autovettura.
Nel caso trattato dalla corte un informatore scientifico, assunto da un’azienda farmaceutica che gli aveva fornito l’auto aziendale utilizzabile anche a fini privati, con successivo rimborso dei chilometri percorsi al di fuori dell’attività lavorativa, si era ,opposto alla decisione aziendale di installare i Gps sulle auto. Il dipendente considerava la decisione contraria alle regole sul trattamento dei dati personali. Nel mentre l’azienda avvia un procedimento disciplinare basato sui dati raccolti dal GPS.
La corte specifica che il lavoratore era stato messo a conoscenza dell’installazione del mezzo e che serviva a verificare i chilometri trascorsi nell’orario lavorativo e quello del periodo non lavorativo, precisando che in caso di contrasto tra i dati dichiarati e quelli indicati dalla macchina si sarebbe potuto aprire un procedimento disciplinare.
Dal momento che il datore di lavoro considera solo i dati strettamente chilometrici l’ingerenza nella vita privata del ricorrente è stata limitata e proporzionale rispetto allo scopo perseguito ossia il controllo delle spese aziendali.
Per la corte quindi non si configura la violazione dell’art 8 della carta sui diritti umani.
Licenziamento lecito per incongruenze sul Gps

