Legittimo utilizzo di mail aziendale per comunicazioni sindacali. Devi ritenersi antisindacale la condotta del datore di lavoro che non permette ai lavoratori l’utilizzo della mail aziendale per effettuare comunicazioni sindacali
Con l’ordinanza n. 16746 del 21 giugno 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che deve essere condannato per condotta antisindacale il datore di lavoro che introduce un divieto assoluto di effettuare comunicazioni di natura sindacale utilizzando la mail aziendale, dovendosi ritenere che i lavoratori abbiano diritto a svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all’interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale.
Fondamento di tale orientamento
Tale orientamento, in linea con precedenti indirizzi espressi dalla giurisprudenza, trova il suo fondamento nell’articolo 26 dello Statuto dei Lavoratori nel quale si afferma solennemente che “i lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all’interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale.”
Oltre a ciò, la Suprema Corte ha sancito che il diritto di proselitismo sia espressione del più ampio diritto di manifestazione del pensiero e, come conseguenza di ciò, il divieto di divulgazione sindacale per mezzo di posta elettronica aziendale è da considerarsi come illegittimo. Ciò vale anche in considerazione del fatto che tale condotta non comporta alcun pregiudizio per l’attività aziendale.
Legittimo utilizzo di mail aziendale per comunicazioni sindacali.
Fonte: Corte di Cassazione